Descrizione
Dal 2021 (D.G.R. 26 febbraio 2021, n. 9-2916) per gli abbruciamenti dei residui colturali, sia in ambito agricolo che hobbistico, sono vigenti vincoli rafforzati nel periodo invernale, quando è particolarmente alto il rischio di superamento delle soglie massime di concentrazione delle polveri sottili. Tali vincoli si sommano alle preesistenti norme nazionali e regionali disposte per la prevenzione dal rischio di incendi boschivi.
Nelle aree di superamento dei valori massimi di particolato nell’aria (Comuni ricadenti nelle Zone IT0118 - Torino, IT0119 - Pianura, in cui ricade il Comune di Boves, E IT0120 - Collina) dal 15 settembre al 15 aprile è vietato bruciare qualsiasi materiale vegetale, sia erbaceo che arboreo, anche se in piccoli cumuli e/o al di fuori dell'ambito agricolo professionale (es. orti e giardini privati) né è applicabile da parte dei Sindaci alcuna deroga temporanea al divieto.
La violazione di quanto previsto è oggetto di una sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3000.
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Ultimo aggiornamento
26/03/2025 11:20